Legittimo impedimento e dintorni

Italia? Lo stato più garantista del mondo.

 

In Francia Voltaire e gli enciclopedisti ne fecero il proprio eroe filosofico, e i padri della Costituzione americana lo citavano continuamente durante i lavori preparatori. Certamente c’è molto di John Locke, nell’idea di scrivere una Carta nel 1948, quella italiana, capace di difendere una libertà “della” religione e la libertà “dalla” religione, separando nettamente Stato e Chiesa (ex art. 7 Cost.) nella sacralità del garantismo.

 

Nell’opera,“Epistola sulla Tolleranza” (1685), del giusnaturalista britannico, si legge: “Dov’è l’uomo che possiede un’evidenza incontestabile della verità di tutto ciò che sostiene, o della falsità di tutto ciò che condanna, e può dire di aver esaminato fino in fondo tutte le opinioni sue e quelle degli altri uomini? La necessità di credere senza sapere, spesso in base a ragioni molto labili, in questo stato fluttuante di azioni e cecità in cui ci troviamo, dovrebbe renderci più occupati e attenti a informarci attentamente che a costringere gli altri.“

In queste ore, antecedenti al referendum abrogativo, si sta sensibilizzando, con meno interesse, gli elettori sul quarto quesito: “Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”. Forse per timore di rendere “politico” il voto referendario? Non lo sappiamo ma intanto molti tacciono sull’argomento e il “legittimo impedimento” (così battezzato) è di sublime carattere assolutistico. 

La fallacia induttiva della legge del quesito referendario è che il “legittimo impedimento” nel nostro ordinamento esiste già: è un istituto (ex 420-ter e 599 com.2 c.p.p.) a garanzia dell’imputato e del suo difensore, che permette loro di giustificare la propria assenza in aula. Se una delle parti adduce prova d’impedimento reale e assoluto, il processo non può celebrarsi e deve essere rinviato.

La legge n. 51/2010 (quella sottoposta a referendum abrogativo), prima della parziale modifica da parte della Corte Costituzionale, consentiva al Presidente del Consiglio (e ai ministri) di ottenere rinvio del processo, opponendo come prova la “certificazione” dalla Presidenza del Consiglio (o dai rispettivi Ministeri) per impegni in “particolari” attività istituzionali (era ammesso espressamente con legge anche l’impedimento, appunto legittimo, a non presentarsi in aula, perché “impediti” dalla partecipazione alle sagre): la valutazione della legittimità dell’impedimento era cioè lasciata di fatto all’imputato stesso e non rimessa alla decisione del Giudice.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 2011, ha ripristinato l’impianto normativo, riponendo alla discrezionalità del Giudice la valutazione, caso per caso, la “legittimità” dell’assenza per “giustificato motivo”. Il 12 e 13 giugno, il Popolo Sovrano, si esprimerà per eliminarla o no, dall’ordinamento italiano.

La fallacia verbale del Presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi è che fa rientrare questa norma del “legittimo impedimento” insieme al noto “processo breve”, all’interno della “grande” riforma della giustizia. La riforma della giustizia in Italia è necessaria ma bisognerebbe sfogliare pagina dopo pagina, articolo dopo articolo, i codici di procedura civile e penale per riformare efficientemente il sistema procedimentale della giustizia. Le due leggi suddette sono solo di ulteriore “garanzia personale” al primo ministro italiano.

Fallacia di presupposizione è proprio il tema sulle “garanzie” - il Premier afferma che il sistema giurisdizionale ne sia carente -: non esiste Paese al mondo con un sistema giurisdizionale più garante di quello italiano (dobbiamo esserne onorati). Alcuni riferimenti?

A differenza di ciò che accade in altri Paesi, in Italia, tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati e anche la sola motivazione è censurabile in Cassazione, sotto il profilo della “manifesta illogicità”, “insufficienza di prove” o “contraddittorietà”.

Oppure, quando un soggetto viene raggiunto da un provvedimento restrittivo, può chiedere al tribunale, capoluogo del distretto, il riesame di quel provvedimento; contro la decisione di quel tribunale è dato ricorso per Corte di Cassazione; in ogni momento il soggetto accusato può chiedere la revoca o la modifica di quella misura; contro il provvedimento di rigetto, può fare appello al tribunale; contro la decisione del tribunale, può fare ricorso in Corte di Cassazione.

O ancora, in Italia, a differenza di altri Stati, il nostro sistema giurisdizionale permette di esperire l’impugnazione di un provvedimento di appello, alla Corte di Cassazione, senza che vi siano conseguenze negative per chi propone impugnazioni infondate. (La Corte di Cassazione italiana, Paese di 60 milioni di abitanti, decide 100 mila procedimenti in un anno. La Corte Suprema degli Stati Uniti, Paese di 300 milioni di abitanti, decide 120 - senza zeri - procedimenti ogni anno).

Anche per questo i tempi di durata dei processi in Italia sono biblici.

Altre garanzie: “L’autorizzazione a procedere” per i parlamentari (ex art. 68 cost. sostituito ad opera dell’art. 1 , legge cost. 29 ott. 1993, n.3). In Italia, quasi mai è stata concessa l’autorizzazione a procedere, quali che fossero i reati, quali che fossero le prove. Diventando così, non più uno strumento di tutela del Parlamento, ma un vero e proprio strumento di tutela “personale”(si veda “caso Cosentino” nel 2010). Solo in Italia accade che il parlamentare non rassegni le proprie dimissioni (siamo davvero gli unici) nel momento in cui è coinvolto in un procedimento giudiziario.

Cosa ancor più grave, è che anche il parlamento si sospende dal “giudicare” (in tema di rapporti di lavoro) il proprio “collega”, per onorare, fino al terzo grado di giudizio (alle volte anche 5 se c’è un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione) la “presunzione d’innocenza”, principio costituzionalmente riconosciuto. Questa è una fallacia logica. Bisognerebbe, separare due aspetti: le regole del sistema convenzionale giurisdizionale dalle regole del sistema convenzionale sociale.

Le “prove” per giudicare un “fatto”, penalmente rilevante, potrebbero essere utili, al fine delle “regole della giustizia”, elemento “prova” sul quale poter emettere sentenza per un giudice di Tribunale, ma quello stesso elemento di “prova” potrebbe non essere sufficiente ed essenziale per le “regole sociali” di giudizio tra consociati, della vita di tutti i giorni. Anche per il suo contrario. A esempio: se il nostro vicino di casa lo dovessimo vedere uscire da casa nostra con la nostra argenteria, non sospendiamo il nostro giudizio fin quando la Corte di Cassazione ci conferma che è un ladro. Logicamente, cesseremo immediatamente di avere rapporti con lui e in più, forse, non lo inviteremmo più a casa nostra, neanche se la giustizia lo dovesse assolvere, perché intanto noi l’abbiamo visto uscire da casa nostra, con la nostra argenteria e con i nostri occhi.

Quindi è del tutto logico che il Parlamento debba riguardarsi da un parlamentare accusato di un reato finché non venga chiarita la sua posizione. Lascereste mai la vostra bambina in mano a un tale accusato di pedofilia? O attendereste i tre gradi di giudizio prima di giudicarlo? È del tutto logico che intanto la vostra bambina non la consegniate più nelle sue mani, nell’attesa di giudizio.

Allo stesso modo per il Popolo Sovrano. La “presunzione d’innocenza” è un principio giuridico “sacro” come è sacro il dovere della difesa della patria, da parte del popolo italiano, recitato nell’art. 52 della Carta, come è altrettanto sacro e legittimo il principio di “Prudenza” nei rapporti tra consociati di una comunità.

Concetto ancor più sofisticato sul “giudizio” degli uomini ma da contestualizzare con buon senso, lo si trova, in un capoverso del “The black swan” di N.N. Taleb, professore alla University of Massachusetts, saggista, empirista e filosofo, che ha dedicato la sua vita allo studio dei processi (percettivi, sociali e cognitivi) di incertezza, probabilità e conoscenza. Egli scrive: “Non esorto le persone a sforzarsi di non dare giudizi. Perché? Perché gli esseri umani vanno trattati da essere umani, non si può insegnare loro a trattare il giudizio: i giudizi sono radicati nel mondo in cui guardiamo gli oggetti. Io non vedo una “pianta”, vedo una pianta “bella” o “brutta”. Non è possibile tenere a mente una situazione senza qualche elemento di distorsione”.

Il Popolo Sovrano giudicherà.

PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO

Written on Venerdì 10 Giugno 2011 09:41 Ultima modifica Venerdì 10 Giugno 2011 09:43