L'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) giudica il ddl un colpo "mortale per la giustizia penale in Italia". Le norme contenute nel provvedimento, secondo l'Anm, favorirebbero i delinquenti e spunterebbero le armi alla magistratura: "ci chiedono di tutelare la sicurezza dei cittadini uscendo disarmati e con un braccio legato". Sarebbe stato meglio, continua ironicamente l'Anm, abrogare del tutto le intercettazioni. Anche il presidente, il magistrato Luca Palamara, ha usato parole molto dure contro questo decreto: "Si tratta di un duro colpo allo svolgimento dell'attività investigativa. I delinquenti non verranno scoperti e puniti, soprattutto quelli che commettono i reati più insidiosi e che mettono a repentaglio la sicurezza nelle città, quali rapinatori e stupratori". Ma le voci fuori dal coro non sono solo queste.
Spataro, procuratore aggiunto di Milano, intervistato da Repubblica, definisce il ddl "incostituzionale", riferendosi ai privilegi riservati agli 007 e alla compromissione del diritto di cronaca: "Gli evidenti indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è quanto la legge richiede perché il pm possa chiederne la cattura". Giuridicamente, "grave" equivale ad "evidente". Ma se dispone già di "evidenti indizi" che bisogno avrebbe il pm di intercettare l'indagato? Ne chiederebbe la cattura e basta.
E riguardo alla parte su mafia e terrorismo aggiunge: "Spesso si arriva a scoprire l'esistenza di associazioni mafiose o terroristiche indagando sui reati che mafiosi e terroristi commettono (estorsioni, usura, omicidi per i primi; emigrazione clandestina, falso di banconote e documenti per i secondi). Ma per questi reati le intercettazioni si potranno fare solo per due mesi e le ambientali solo nei luoghi ove sia in corso l'attività criminosa. Cioè posso intercettare se stanno sgozzando qualcuno, non se stanno parlando di farlo domani. Dunque, l'eccezione è solo fumo negli occhi".
Severa critica anche dalla Commissione Antimafia: "In Commissione Antimafia è emerso chiaramente che questa legge danneggia l'efficacia delle indagini e quindi la repressione del fenomeno mafioso".
Lo sottolinea il senatore del Partito Democratico, Giuseppe Lumia, commentando l'approvazione alla Camera del ddl sulle intercettazioni telefoniche su cui il Governo ha posto la fiducia. "In apparenza - spiega l'ex presidente dell’Antimafia - sembra non riguardare i reati di mafia. Nella sostanza complica e limita il ricorso all'utilizzo delle intercettazioni e riduce l'ambito di manovra degli investigatori, compromettendo il buon esito delle indagini".
Caselli, procuratore capo di Torino, ardentemente giudica: "Un siluro alla sicurezza di tutti i cittadini e l'impunità per fior di delinquenti. Nominiamo ministro degli Interni o della Giustizia Penelope, quella che di giorno tesseva e la notte disfaceva - aggiunge il magistrato - perché in tema di sicurezza la maggioranza si sta comportando proprio così. Da un lato tolleranza zero, esercito, flotta, ronde e dall'altra il vero baluardo protettivo della sicurezza dei cittadini, le intercettazioni, picconate e ridotte in macerie, con conseguenze che saranno devastanti per quanto riguarda la tutela della sicurezza di tutti".
Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, per voce del presidente, Lorenzo Del Boca, e del segretario, Enzo Iacopino, condanna duramente l'approvazione del provvedimento sulle intercettazioni: "Il legittimo desiderio di evitare il ripetersi di episodici atti di barbarie, per colpa di una qualche leggerezza nell'informazione, ha generato un mostro. Senza enfasi e senza autoassoluzioni, si punta a colpire i giornalisti, i loro asseriti privilegi usando come alibi gli errori che alcuni commettono. L'obiettivo è palese: impedire ai giornalisti di onorare il loro dovere costituzionale. I cittadini sono consapevoli che ad essere violato è un loro diritto: quello di sapere per capire, di conoscere per giudicare, di informarsi per poter operare scelte consapevoli. Occorrerà ipotizzare misure di disobbedienza civile con la speranza che
Nel ddl si parla anche di internet. Come già riportato nel precedente post, il testo introduce nel nostro Ordinamento l'obbligo di rettifica di qualsiasi articolo su richiesta della persona "offesa" entro 48 ore, pena una sanzione pecuniaria, da
Il responsabile per le relazioni istituzionali di Google Italia, Marco Pancini ha dichiarato: “Un blogger amatoriale viene equiparato come responsabilità al direttore responsabile di un qualsiasi quotidiano nazionale"… Sottolinea con preoccupazione che dietro all'espressione "siti informatici", usato nel provvedimento, sembra profilarsi un vero e proprio giro di vite per "tutti coloro che producono contenuti". Dunque nessuna distinzione tra la testate giornalistiche online, i blogger amatoriali, i motori di ricerca e le piattaforme di contenuti creati dagli utenti come YouTube ed i social network come Facebook. Ai gestori di siti, pagine web e blog amatoriali non dovrebbero essere richiesti adempimenti propri dei mezzi di informazione professionali e quindi sproporzionati rispetto ad attività di tipo amatoriale o comunque non lucrative.
Guido Scorza, avvocato, giornalista, blogger ed esperto di diritto di informazione e nuove tecnologie, spiega che con questa norma verranno toccati social network come My Space o Facebook , ma anche un sito video e di ricerca come Youtube e Google, senza contare poi i milioni di blog rimanenti e collegati ad essi . L'avvocato spiega che nel ddl si vuole ampliare
Anche Beppe Giulietti, parlamentare, giornalista e fondatore del sito Articolo 21, né da una lettura molto simile, trovando però delle scappatoie create grazie alle leggi che il decreto infrangerà:
- La norma proposta è in violazione di uno dei principi fondamentali espressi dalla nostra carta costituzionale (art. 21 Cost.) che autorizza la libera manifestazione di pensiero in tutte le sue forme salvo che non si tratti di attività contrarie al buon costume.
- In caso di informazione veicolata attraverso siti informatici "non tradizionali", la norma in vigore (art. 16, D.Lgs. 70/2003) dichiara che il prestatore del servizio (hoster) non è responsabile dei contenuti memorizzati salvo che non sia a conoscenza dell'illiceità dell'informazione. Con "informazione illecita" si intende un’informazione contraria alla legge: le informazioni non veritiere o lesive della persona non sono sempre illecite.
- L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce che il diritto alla libertà di espressione, tra cui si menziona la libertà di ricevere informazioni (dalle fonti della notizia), è tutelato senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
Giulietti critica altri due punti molto controversi del ddl come l’imputabilità mediante criterio di: “definizione” e “identificazione” di siti di informazione; norma, secondo il giornalista, "molto difficile da applicare nel caso di piattaforme identificabili solo con un indirizzo e-mail, come Youtube, Facebook, ecc". Sicché, tale criterio, desta qualche preoccupazione, in merito al lavoro degli organi, preposti alla vigilanza, dato che, continua il parlamentare "è soggetto ad eccessiva discrezionalità e rischierebbe così di creare facili discriminazioni tra siti e probabilmente censura dei più diffusi o quelli gestiti da utenti "scomodi", rispetto all'intero universo dei blogger presenti in rete".
Per concludere, un aneddoto interessante arriva proprio dalla Cina, dove da luglio scorso è in vigore, l'istallazione nei PC, di un software che blocca una serie di siti sgraditi al Governo.
Ma insomma
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
- Si parte da un cambiamento sulle modalità di autorizzazione delle intercettazioni. Saranno 3 giudici e non più uno a decidere se concederle, e solo «quando si riscontrino gravi indizi di colpevolezza e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell’indagine». Per mafia e terrorismo bastano invece i «sufficienti indizi di colpevolezza». Anche per le registrazioni audiovisive, autorizzate solo se c’è il «fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e’ disposta si stia svolgendo attività’ criminosa». La legge, inoltre , mette un limite di tempo, con annessa proroga qualora siano emersi nuovi elementi (30 giorni +15 e 40 + 20 per mafia).
- Le intercettazioni per indagini contro ignoti vengono autorizzate solo se la persona offesa ne fa richiesta.
- Le intercettazioni di un’indagine non potranno essere usate per altri procedimenti. Questa regola non vale per mafia e terrorismo.
- Le intercettazioni ambientali saranno possibili solo nei luoghi in cui vi è motivo di ritenere che si sta compiendo un’attivita’ criminosa. Nei procedimenti di mafia e terrorismo, però, l’ascolto delle comunicazioni fra presenti è consentito anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa.
- Le spese vanno segnalate e trasmessa ogni 31 marzo, per essere valute e controllate.
- «E’ vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». Non possono essere diffusi nome e immagini del magistrato competente, a meno che «la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato». C’è il divieto di pubblicazione delle intercettazioni per cui è stato ordinata la distruzione: pena da 1 a 5 per il pubblico ufficiale, carcere da 1 a tre anni, che salgono a 8 per i giornalisti, commutabile in una pena pecuniaria fino a 10mila euro. Sono previste multe anche per gli editori.
- Nuova norma anche per gli 007, con richiesta di autorizzazione presentata entro cinque giorni dal procuratore della Repubblica al procuratore generale che chiederà entro un mese il via libera al presidente del Consiglio. Si potrà procedere solo se entro questo arco di tempo il Governo non avrà deciso di porre il segreto. Non e’ comunque in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere – si legge nel testo – in base ad elementi autonomi ed indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri, se questo viene risolto nel senso dell’insussistenza del segreto, non puo’ più opporlo in riferimento al medesimo oggetto. Chi rivela notizie su atti o documenti coperti dal segreto relativi ad un procedimento penale viene punito con la reclusione da uno a cinque anni. Pena aumentata – si legge ancora nel nuovo testo del Governo – se il fatto riguarda comunicazioni di servizio di appartenenti ai Servizi.
- Un archivio presso la Procura custodirà le telefonate e i verbali. Ai procuratori generali presso le corti di appello e ai procuratori della Repubblica competenti per territorio il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
- Il pubblico ministero potrà chiedere anche i tabulati telefonici, quando vi siano casi d’urgenza. Quando, cioè, vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. Lo potra’ fare per tutti i reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale con un decreto motivato e non successivamente modificabile, da comunicare al tribunale entro ventiquattro ore. Il tribunale dovrà, a sua volta, decidere entro 48 ore dal provvedimento se convalidare o meno la richiesta. In caso di mancata convalida, l’acquisizione dei dati non puo’ essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
- In caso di fuga di notizie, il magistrato o il pubblico ufficiale responsabili di non avere vigilato sono passibili di una ammenda che va dai 500 ai 1032 euro.
- La Rete. Nel ddl si parla anche di internet. Il testo introduce nel nostro Ordinamento l’obbligo di rettifica di qualsiasi articolo su richieda della persona “offesa” entro 48 ore, pena una sanzione pecuniaria , da 7.500 a 12.000€ per tutti i titolari di “siti informatici”. Si reintroduce anche il reato di istigazione alla disobbedienza civile, con il quale sarà possibile, senza l’intervento della Magistratura, intimidire e zittire qualsiasi voce di dissenso.