Nel corso degli ultimi anni si sono intrecciate diverse modifiche normative, finalizzate alla radicale riforma delle entrate inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti. Già dal 1997 era stata prevista la graduale abrogazione della Tarsu ad opera della Tia (Tariffa igiene Ambientale), a sua volta abrogata nel 2006 dalla nuova Tariffa integrata, in realtà mai entrata in vigore in attesa della necessaria regolamentazione ministeriale. Le diverse deroghe di legge fanno oggi coesistere, impropriamente, le tre diverse discipline.
Sulla natura tributaria o patrimoniale dei due ultimi prelievi istituiti dal legislatore, prassi, giurisprudenza e dottrina hanno sostenuto tesi interpretative contrapposte e conflittuali.
L’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
Il comma 11 citato, in deroga alla suddetta soppressione, afferma: “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
Il regolamento di cui sopra non è stato mai emanato; in conseguenza di ciò permangono vigenti, alternative tra loro,
In ultimo, è stato congelato ancora per sei mesi (con lo spostamento al 30 giugno 2010) il passaggio dal sistema della tassazione a quello della tariffazione per le spese di gestione dei rifiuti urbani. Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto “mille proroghe”) ha impedito infatti ai comuni di passare prima di tale data dalla Tarsu alla Tia. A partire dal 30 giugno 2010, se il dicastero dell’ambiente ancora non avrà stabilito con proprio regolamento (in attuazione dell’art. 238 del Codice ambientale) le componenti e i costi per la tariffa integrata ambientale, i comuni avranno la facoltà di adottare di propria iniziativa il sistema tariffario in questione.
I ritardi regolamentari hanno determinato un sistema di prelievo, per quello che concerne il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutt’altro che chiaro e completo. D’altra parte non vi è dubbio che il coesistere di due, anzi tre distinti sistemi normativi determini inevitabilmente confusione ed incertezza normativa.
1. Natura tributaria della Tia
L’istituzione della Tia da parte dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 aveva già determinato l’immediata incertezza sulla sua natura di prelievo, tributaria o patrimoniale.
Sia la dottrina, che la prassi e la giurisprudenza, non erano stati univoche sulla questione.
Con la sent. n. 238 del 24 luglio 2009,
Sottolineando in particolare l’impugnabilità di atti non richiamati espressamente dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, e quindi delle fatture Tia,
Ed a tal fine giova riproporre il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 17526 del 9 agosto 2007: “gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono – al fine di consentire l’esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa – enunciare – anche in forma sintetica, purché chiara – sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo”.
La recente giurisprudenza sta formando giudizi conformi alle interpretazioni fornite dai giudici costituzionali in maniera quasi univoca (si veda la sent. n. 27 del 15 febbraio 2010 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia).
In merito al prelievo istituito con il D.Lgs. n. 152/2006 (che abroga l’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997), la sentenza della Corte Costituzionale fornisce alcune indicazioni che sostanzialmente rimandano a successivi interventi giurisdizionali, lasciando il dubbio sulla sua natura.
Va osservato, in particolare, che in un passaggio della sentenza è precisato come sia soltanto il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 238) ad introdurre il concetto di corrispettivo, assente nel decreto Ronchi: questo potrebbe far ipotizzare una previsione diametralmente opposta rispetto alla definizione di tributo fornita sulla Tia;
La sentenza ha affermato testualmente: “Va comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere il rimettente e la difesa erariale, il termine ‘corrispettivo’ non compare, con riguardo alla TIA, nel cosiddetto ‘decreto Ronchi’, ma solo nell’art. 238, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed è riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla questione di legittimità in esame … Da tale ricostruzione normativa emerge che, per il periodo dal
2. Natura della tariffa integrata.
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, sembra abbastanza chiaro che secondo i giudici costituzionali, la natura tributaria della Tia disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 non può essere implicitamente estesa alla Tariffa integrata (D.Lgs. n. 152/2006).
In definitiva, se mai dovesse trovare piena applicazione (si spera entro il prossimo mese di giugno) il Codice ambientale, sulla tariffa istituita dal suo art. 238 incomberanno, identicamente a quanto già accaduto per
Se fosse confermata anche per
Andrebbe inoltre applicata alla tariffa, oltre al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in misura non inferiore all’1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie), l’addizionale ex Eca, nella misura del 10% (addizionale ex ECA, enti comunali di assistenza, art. 3, commi 24 e 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 1 del R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145).
Se, diversamente, la tariffa integrata dovesse essere ritenuta un corrispettivo da prestazione patrimoniale, non solo cesserebbero di esistere tutti i suddetti vincoli e riferimenti tributari (con esclusione del tributo provinciale), ma andrebbe rivista anche l’applicabilità dell’Iva sul prelievo.
Pur nella attuale non applicabilità dalla Tariffa integrata (e quindi nella vigenza in deroga della Tia per quei comuni che l’hanno già adottata) va infine sottolineato che nei casi in cui i comuni abbiano delegato le società d’ambito (ATO) a svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti, finché non sia stato emanato il relativo regolamento (il riferimento è a quello che deve essere ancora emanato da parte del Ministero per l’Ambiente), questi ultimi enti non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal citato art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (e quindi del D.Lgs. n. 22/1997), ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai comuni.
Principio confermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per
Fonti e Riferimenti:
Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU-Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA-Tariffa d’igiene ambientale)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Art. 238 (TIA-Tariffa integrativa ambientale)
Rivista, Il fisco, 11/2010
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO