Negli ultimi anni la figura della casalinga ha trovato più di un riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità. Sia sul fronte della separazione che su quello del risarcimento del danno (magari in occasione di incidente stradale). In sostanza da parte della magistratura c’è stata la tendenza a riconoscere il lavoro (quantificandolo economicamente) delle donne che sono in casa. L’anno scorso ci fu una decisione di legittimità (sentenza n.6698) che fece discutere. Secondo i giuduci la ex moglie casalinga e benestante che, durante il matrimonio, ha avuto la collaboratrice domestica ha diritto a una assegno che le consenta di mantenere una colf. “Infatti, il giudice di merito deve, in sede di separazione, al fine di quantificare l’assegno di mantenimento, accertare, prima di tutto, il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente, gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno”.
Si incardina perfettamente in questo filone giurisprudenziale un’altra sentenza della Suprema Corte, la n.593 del 2008, secondo cui il lavoro della casalinga contribuisce a formare il patrimonio della famiglia quindi se ne deve tenere conto al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento. “Infatti, il giudice deve procedere alla determinazione dell’assegno sulla base della valutazione ponderata e bilaterale delle condizioni dei coniugi del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune.”
Cinque anni fa, ma questa volta sul fronte del risarcimento, ci fu un altro grande riconoscimento al lavoro della casalinga. In particolare, decidendo su un caso di risarcimento del danno, la terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n.20324, affermò che “chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente effettuata dalla casalinga), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria attività lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante)”. “Il fondamento di tale diritto, che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo famigliare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso, è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui gli art. 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)”.
Ha diritto all’assegno di mantenimento dall’ex la casalinga di mezza età che soffre di depressione.
È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n.4758 del 26 Febbraio 2010, con la quale la prima la prima sezione civile ha respinto il ricorso di un uomo che doveva versare un mantenimento di 700 euro al mese in favore della moglie, 55enne, senza titolo di studio e con i problemi di depressione. Insomma, secondo i giudici di Piazza Cavour, la donna non avrebbe potuto intraprendere un’attività lavorativa.
Il caso. È successo a una coppia di Catania, si erano sposati e avevano avuto due figli. Poi lei 50enne, aveva chiesto la separazione. La signora non aveva mai lavorato e non possedeva un titolo di studio. In più aveva avuto qualche problema di salute legato alla depressione e all’obesità.
Nel 2003 il tribunale siciliano aveva condannato il marito a corrisponderle 500 euro a mese di mantenimento. Contro questa decisione lui aveva fatto appello, ma la corte territoriale lo aveva respinto. Anzi, aveva colto l’appello incidentale presentato dalla moglie aumentando l’assegno di 200 euro. A questo punto lui ha fatto ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo.
La prima sezione civile lo ha integralmente respinto.
Le motivazioni. In particolare, condividendo la decisione della Corte d’appello di Catania (che aveva aumentato l’assegno da
Non basta. La sentenza affronta anche un altro aspetto interessante. La donna aveva chiesto l’aumento dell’assegno di mantenimento anche sulla base di un’eredità ricevuta dal marito.
I 200 euro in più spiega la cassazione le sono stati concessi dalla Corte territoriale perché era priva di redditi propri tali da mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. “
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO