- Cost. art. 117, lett. s) Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Cost. art. 9, comma 2.
- Art.733 c.p. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale (art. 42 c.p.), con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a duemilasessantacinque euro.
- Art. 42 c.p. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45).
- Art. 1 Principi, comma 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
- Art. 2 Patrimonio culturale, comma 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, comma 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela.
- Art. 9. Beni culturali di interesse religioso, comma 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.
- Art. 10. Beni culturali, comma 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
- Art. 20. Interventi vietati, comma 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
- Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione, comma 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali ;
comma 4. l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
- Art. 24. Interventi su beni pubblici, comma 1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
- Art. 26. Valutazione di impatto ambientale, comma 1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
- Art. 28. Misure cautelari e preventive, comma 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
comma 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
- Art. 29. Conservazione, comma 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
comma 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- Art. 30. Obblighi conservativi, comma 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
comma 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
- Art. 101. Istituti e luoghi della cultura, comma 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Comma 2. Si intende per: f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
- Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, comma 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni, comma 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
- Art. 160. Ordine di reintegrazione, comma 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
comma 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
- Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, comma
- Art. 169 Opere illecite, comma 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
Vita spericolata, quella dello scettico Pirrone (365-275 ca a.C), rammenta il vivente filosofo e scrittore Armando Massarenti. Pirrone, convinto che non si potesse in nessun modo conoscere la realtà, soprattutto attraverso i sensi, dubitava di tutto, anche dell’esistenza di ciò che vedeva mentre attraversava la strada e, se si fosse imbattuto in un pericolo, un cane inferocito, una biga che stesse per investirlo, egli, imperturbabile, continuava a dubitare dell’esistenza di quel pericolo e lo affrontava con spavalderia, finché non arrivava un qualche suo discepolo a sottrarlo alla morte. Così i suoi discepoli non lo abbandonavano mai, nel timore che la sua saggezza potesse ucciderlo.
Praticava la cosiddetta akatalepsìa (da a + katà lambàno: impossibilità di raccogliere la verità delle cose), ovvero un genere di scetticismo che fu caratteristico della sua scuola e che presupponeva la sospensione del giudizio (epoché) di fronte alla domanda su “cosa è la realtà”.
Lo scetticismo di Pirrone aveva un fondamento anzitutto pratico. Poiché il fine ultimo della filosofia è quello di garantire all’essere umano la felicità – intesa non quale esaltazione causata dalle passioni, bensì quale assenza di turbamento e di sofferenza, – Pirrone di Elea, intendeva evitare lo stato di infelicità, che può derivare all’uomo, dal basare la propria esistenza su un qualsiasi giudizio di valore.
Pregevolmente, ci piacerebbe pensare che in qualche remota via del paese antico, ancor’oggi, ci sia una scuola di filosofia fondata da Pirrone, ove i nostri uomini di governo vadano ad abbeverarsi: aridi di cultura, agognanti di scetticismo e gracili di giudizio di valore.
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO