La musica intrattiene e attrae la clientela e quindi riveste una valenza economica per tutte le imprese che ne fanno uso.
Per questo gli esercenti che nei propri negozi diffondono musica sono tenuti al pagamento dei diritti connessi discografici, spettanti ai produttori delle opere musicali.
È quanto sostiene una sentenza del Tribunale di Milano (n.02289/2010), che ha condannato il gestore di un bar per aver diffuso musica via radio senza aver corrisposto i compensi dovuti per legge ad artisti e produttori discografici attraverso SCF, il consorzio maggiormente rappresentativo delle imprese discografiche nella gestione dei diritti discografici. Una sentenza che in molti definiscono “storica”. Sulla condanna del titolare del bar di Milano, il Tribunale ha stabilito che la musica registrata diffusa dall’esercente rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 73 della legge sul diritto d’autore (n.633/41).
La sentenza riconosce il “valore della musica” quale componente ad alto valore aggiunto per il business degli operatori professionali che scelgono di diffonderla nell’ambito della propria attività. La musica d’ambiente rappresenta un servizio aggiuntivo perché intrattiene i clienti e ne attrae di nuovi, con evidenti benefici in ambito commerciale ed economico. Il provvedimento, nel determinare l’ammontare del compenso, ha riconosciuto la congruità ed equità del sistema tariffario definito da SCF insieme a Confcommercio. Per questo motivo ha applicato la tariffa di riferimento – la somma annua di euro 69,38 (Iva inclusa) – considerandola di particolare favore per il soggetto tenuto a corrispondere il compenso per i diritti discografici. Oltre a tale somma il Tribunale di Milano ha imposto al gestore del bar il pagamento delle spese processuali, pari a 2400 euro.
Al tal proposito, per anni, si è dibattuto se le utilizzazioni secondarie come la diffusione di musica di sottofondo in locale aperto al pubblico rappresentassero un utilizzo a scopo di lucro (disciplinato dall’art.
Prima ancora dell’osservanza giuridica è il principio di equità sostanziale che vuol porre in risalto il tribunale di Milano. In uno Stato giuridicamente avanzato e culturalmente progredito, tale principio pone le basi tra le parti, per un diritto-dovere, di legittimo finanziamento, mediante fruizione, per la diffusione della cultura.
Fonti: gazzetta ufficiale, italiaoggi, ricercagiuridca.com
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO