Come evitare una causa

Il procedimento di mediazione

Cos’è il procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione, previsto dall’art.5 del D. Lgs. 4/3/2010, n.28, ha introdotto l’obbligo, a partire dal 20/03/2011, per chi intenda iniziare una causa, in taluna delle materie ivi indicate, di provare a cercare una soluzione stragiudiziale della controversia. Si tratta, quindi, di un passaggio obbligato, per chi voglia andare in causa, in quanto il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Già dal 20/03/2010 l’avvocato cui si rivolga un cliente per intraprendere una delle suddette cause, all’atto del conferimento dell’incarico è tenuto ad informarlo per iscritto della possibilità di avvalersi del suddetto procedimento e delle relative agevolazioni fiscali: va infatti detto che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, qualora in questa sede si pervenga alla conciliazione della lite, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro fino a 50.000 euro (per importi superiori l’imposta si paga sulla differenza).

Quali sono le materie oggetto del procedimento?

Devono essere assoggettate al procedimento di mediazione le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patto di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e, in materia penale, la diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Come si avvia il procedimento di mediazione?

Si deve presentare a uno degli Organismi abilitati a gestire la controversia, una domanda di mediazione contenente l’oggetto e le ragioni della pretesa. Al ricevimento della domanda il responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro fra le parti, non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. La durata del procedimento di mediazione non deve superare i 4 mesi a decorre dal deposito della stessa. Il procedimento si svolge senza formalità, con il mediatore che, per le controversie richiedenti specifiche competenze tecniche, può giovarsi della collaborazione, di uno o più mediatori ausiliari e in subordine di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

Come si conclude il procedimento di mediazione?

Se si dovesse raggiungere un accordo, questo verrebbe allegato a un verbale redatto dal mediatore, verbale che verrebbe successivamente omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale.

Cosa succede se la parte rifiuta la proposta di mediazione e intraprende la causa?

Se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento, in favore dello Stato, di un importo pari al contributo unificato dovuto.

La qual cosa farà sicuramente riflettere sull’opportunità di conciliare la lite, piuttosto che affrontare i costi e gli incerti di una causa.

PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO

Written on Sabato 25 Settembre 2010 13:13