Aborto - Parte I

In quali casi è consentito interrompere volontariamente la gravidanza?

Entro i primi 90 giorni l’aborto volontario è consentito se la donna accusa circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità, comporterebbero un serio pericolo per la salute psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento (si pensi a una violenza sessuale), o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

Dopo i primi 90 giorni, l’aborto volontario è consentito se la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna, o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Quali formalità occorre espletare per interrompere la gravidanza?

Per l’interruzione entro i primi 90 giorni, ci si deve rivolgere, a un medico di fiducia oppure a un consultorio pubblico o a una struttura sanitaria abilitata, mentre per l’interruzione dopo i primi 90 giorni occorre rivolgersi a un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento (se però l’interruzione della gravidanza è necessaria per l’imminente pericolo di vita della donna, questa procedura può essere omessa. La richiesta dev’essere fatta dalla donna personalmente.

Come si procede se la donna è minorenne?

Se la donna è minorenne occorre il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Se però, nei primi 90 giorni, vi sono motivi seri che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o se queste, interpellate, rifiutano il consenso o esprimono tra loro pareri difformi, il medico di fiducia, il consultorio o la struttura sanitaria, cui la donna si è rivolta, invia entro 7 giorni dalla richiesta, una relazione corredata del proprio parere al giudice tutelare. Questi, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla a interrompere la gravidanza.

Se poi il medico accerta che l’intervento è urgente a causa di un grave pericolo per la salute della donna, indipendentemente dal consenso degli esercenti la potestà o la tutela, e senza adire il giudice tutelare, rilascia un certificato, esibendo il quale è possibile ottenere l’intervento.

Dopo i 90 giorni, invece, si applica la normativa prevista per le maggiorenni (sopra riportata), indipendentemente dal consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

In quali casi l’aborto è considerato reato?

- Seguite la nostra rubrica la prossima settimana per la seconda parte –

PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO

Written on Domenica 10 Ottobre 2010 13:10