Sono previste tre ipotesi in cui l’aborto è considerato reato: aborto colposo, aborto di donna non consenziente e aborto non volontario.
Quando si può parlare di aborto colposo?
L’aborto colposo è quello provocato per negligenza, imperizia e simili.
Si punisce con la reclusione da tre mesi a due anni. Se invece si causa, sempre per colpa, un parto prematuro, la pena è diminuita fino alla metà. Se taluno di questi fatti è commesso in violazione delle norme poste a tutela del lavoro, le pene suddette sono aumentate: come nel caso del datore di lavoro che si renda indirettamente responsabile di uno di questi eventi per non aver concesso alla lavoratrice il previsto periodo di congedo (si parla a riguardo di aborti bianchi, così chiamati perché non rientrano nella cronaca nera).
Quando si può parlare di aborto di donna non consenziente?
Ricorre questa fattispecie non solo quando il consenso sia stato estorto con violenza o minaccia, ma anche quando sia stato carpito con l’inganno. Lo stesso dicasi se l’aborto è stato procurato con azione diretta a causare una lesione alla donna. Si punisce con la reclusione da quattro a otto anni. Se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto la pena è diminuita fino alla metà.
Se poi dall’interruzione della gravidanza provocata come sopra deriva taluno di questi fatti si applica la pena a fianco indicata:
- morte: reclusione da otto a sedici anni;
- lesione personale gravissima: da sei a 12 anni (se la lesione è grave questa pena è diminuita)
Tutte le pene sopra riportate sono aumentate:
- se la donna è minore degli anni diciotto;
- se il reato è commesso da chi abbia sollevato obiezione di coscienza ai sensi della legge sul’aborto.
Com’è articolato il reato di aborto volontario?
Sono previste tre ipotesi di aborto provocato su donna consenziente al di fuori della legge:
- Aborto praticato entro i primi novanta giorni senza il rilascio del previsto certificato da parte del consultorio familiare o del medico di fiducia, oppure praticato in una struttura sanitaria non abilitata dalla legge. Chi cagiona l’aborto è punito con la reclusione fino a tre anni, mentre la donna incorre nella multa di 51 euro;
- Aborto praticato dopo i primi novanta giorni senza l’accertamento medico comprovante che la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna, oppure comprovante l’esistenza di processi patologici tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Chi cagiona il fatto è punito con la reclusione da uno a quattro anni, mentre la donna incorre nella reclusione fino a sei mesi.
- Aborto su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, praticato senza l’osservanza delle modalità di legge. Chi cagiona il fatto incorre nelle pene previste per i due casi precedenti, aumentate fino alla metà mentre la donna non è punibile.
Se dall’aborto volontario provocato come sopra deriva taluno di questi fatti si applica la pena a fianco indicata:
- morte: reclusione da tre anni a sette;
- lesione personale gravissima: reclusione da due a cinque anni (questa pena è diminuita se la lesione personale è grave).
Se la morte o la lesione personale riguarda una donna minore degli anni diciotto o interdetta, queste sono aumentate.
In ogni caso le pene previste per l’aborto volontario sono aumentate quando il reato è commesso da chi abbia sollevato obiezione di coscienza ai sensi della legge sul’aborto.
PAOLO GASPARE CONFORTI DI LORENZO